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 I QUATTRO CODICI





Attuazione Codice di Procedura Penale (D.Lgs. 28-07-1989, n. 271)
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale
PREAMBOLO
Titolo I Norme di attuazione
Capo I Disposizioni relative al giudice
Art. 1Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.
Art. 2Riunione di processi.
Capo II Disposizioni relative al pubblico ministero
Art. 3[Designazione del pubblico ministero.] (1)
Art. 3-bisPriorita' nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale (1)
Art. 4Contrasto tra pubblici ministeri.
Art. 4-bisFormalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero.
Art. 4-terNucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia. (1)
Capo III Disposizioni relative alla polizia giudiziaria
Art. 5Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria.
Art. 6Costituzione dell`organico delle sezioni.
Art. 7Ripianamento organico e posti vacanti.
Art. 8Assegnazione alle sezioni.
Art. 9Direzione e coordinamento delle sezioni.
Art. 10Stato giuridico e carriere del personale delle sezioni.
Art. 11Trasferimenti del personale delle sezioni.
Art. 12Servizi di polizia giudiziaria.
Art. 13Servizi operanti in ambito più vasto del circondario.
Art. 14Allontanamento dei dirigenti dei servizi.
Art. 15Promozioni.
Art. 16Sanzioni disciplinari.
Art. 17Procedimento disciplinare.
Art. 18Ricorso.
Art. 19Sospensione cautelare.
Art. 20Disposizione transitoria.
Capo IV Disposizioni relative alle parti private e ai difensori
Art. 21Notizie da chiedere all`imputato nel primo atto cui egli è presente.
Art. 22Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare.
Art. 23Assenza delle parti private diverse dall`imputato.
Art. 24Nomina di più difensori.
Art. 25Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia.
Art. 26Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall`italiano.
Art. 27Documentazione della qualità di difensore.
Art. 28Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio.
Art. 29Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio.
Art. 30Comunicazione al difensore di ufficio.
Art. 31Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio.
Art. 32Recupero dei crediti professionali. (1)
Art. 32-bis[Retribuzione del difensore d’ufficio di persona irreperibile.] (1)
Art. 33Domicilio della persona offesa.
Art. 34Designazione del sostituto del difensore.
Art. 35Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l`imputato.
Art. 36Accesso del difensore al luogo di custodia.
Art. 37Procura speciale rilasciata in via preventiva.
Art. 38[Facoltà dei difensori per l`esercizio del diritto alla prova.] (1)
Capo V Disposizioni relative agli atti
Art. 39Autenticazione della sottoscrizione di atti.


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