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 I QUATTRO CODICI





Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22-09-1988, n. 447)
Approvazione del Codice di Procedura Penale
Art. 628Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio.
Titolo III-bis Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (1)
Art. 628-bisRichiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali o dei Protocolli addizionali (1)
Titolo IV Revisione
Art. 629Condanne soggette a revisione.
Art. 629-bisRescissione del giudicato. (1)
Art. 630Casi di revisione. (1)
Art. 631Limiti della revisione.
Art. 632Soggetti legittimati alla richiesta.
Art. 633Forma della richiesta.
Art. 634Declaratoria d'inammissibilità.
Art. 635Sospensione dell'esecuzione.
Art. 636Giudizio di revisione.
Art. 637Sentenza.
Art. 638Revisione a favore del condannato defunto.
Art. 639Provvedimenti in accoglimento della richiesta.
Art. 640Impugnabilità della sentenza.
Art. 641Effetti dell'inammissibilità o del rigetto.
Art. 642Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta.
Art. 643Riparazione dell'errore giudiziario.
Art. 644Riparazione in caso di morte.
Art. 645Domanda di riparazione.
Art. 646Procedimento e decisione.
Art. 647Risarcimento del danno e riparazione.
LIBRO DECIMO ESECUZIONE
Titolo I Giudicato
Art. 648Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali.
Art. 649Divieto di un secondo giudizio. (1) (2)
Art. 650Esecutività delle sentenze e dei decreti penali.
Art. 651Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.
Art. 651-bisEfficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuita' del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. (1)
Art. 652Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.
Art. 653Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.
Art. 654Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi.
Titolo II Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
Art. 655Funzioni del pubblico ministero.
Art. 656Esecuzione delle pene detentive.
Art. 657Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.
Art. 657-bisComputo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca. (1)
Art. 658Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza.
Art. 659Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.
Art. 660Esecuzione delle pene pecuniarie. (1)
Art. 661Esecuzione delle pene sostitutive. (3)
Art. 662Esecuzione delle pene accessorie.
Art. 663Esecuzione di pene concorrenti.
Art. 664Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie.
Titolo III Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo I Giudice dell’esecuzione
Art. 665Giudice competente.
Art. 666Procedimento di esecuzione.


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